Area Politiche Educative e Sociali
SETTORE Servizi demografici
Ufficio Anagrafe
Sede | interno del Palazzo Comunale, viale Verdi n. 46, entrando a sinistra delle scale |
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Apertura al pubblico |
Lunedì 9.00-13.00 Carte identità e certificati Residenze
ATTENZIONE !! Si comunica che dal 15 ottobre 2023 il rilascio delle carte d’identità nei pomeriggi di martedì e giovedì SARA’ SOLO SU APPUNTAMENTO. Nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 rimarrà ad accesso libero. Gli appuntamenti si prendono il martedì e il giovedì mattina dalle 8.30 alle 13.00 al numero 0572 918223 o 0572 918323.
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Telefono | 0572 918223 |
Fax | 0572 918259 |
Responsabile | Simonetta Rafanelli |
Attività dell'ufficio
-Richieste residenza
Residenze
. telefono: 0572 918224/323
. mail: anagrafe@comune.montecatini-terme.pt.it
-Rilascio carte d'identità
-Rilascio certificazioni
CAMBIO DI RESIDENZA - VARIAZIONI D'INDIRIZZO
Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall'estero e chiede l'iscrizione anagrafica a Montecatini Terme) e i cambi di abitazione (per chi è già residente a Montecatini Terme e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno del territorio) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio.
Chi si trasferisce da un altro comune a Montecatini Terme, subito dopo l'iscrizione anagrafica potrà richiedere i certificati di residenza e di stato di famiglia e, solo nel caso in cui sia nato a Montecatini Terme, anche il certificato di nascita.
Per ottenere gli altri certificati si dovrà attendere che il comune di provenienza trasmetta i dati necessari al completamento dell'iscrizione (di norma entro 7 giorni dall'inizio della procedura).
- Come fare la domanda
Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica.
L'ufficiale d'anagrafe non potrà accettare domande in carta libera o in un formato diverso o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.
La richiesta di cambio di residenza o di abitazione deve essere presentata all’ufficio anagrafico con le seguenti modalità:
- di persona, ritirando e compilando il modello fornito dal personale
- presso lo sportello
- con raccomandata, per posta elettronica ordinaria, per pec. In questi casi si deve ritirare il modulo presso il Comune oppure scaricarlo Dopo averlo compilato in ogni sua parte e firmato si potrà trasmetterlo con raccomandata e fax, insieme con una fotocopia completa (fronte - retro) del proprio documento d’identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.445/2000). L'invio per posta elettronica presuppone la scansione del modulo e del documento d'identità.
Email anagrafe@mct.it pec anagrafe.montecatiniterme@postacert.toscana.it
Per informazioni 0572 918224 /323
-Avvertenze importanti
Nel caso in cui nell'abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un'altra famiglia è necessario che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all'ingresso.
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l'ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Municipale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno l'ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l'iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l'annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
Per i comuni
Le richieste di cancellazione anagrafica dei cittadini emigrati da Montecatini Terme ed iscritti in altro comune dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
- Posta elettronica ordinaria: anagrafe@mct.it
- Posta elettronica certificata: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
anagrafe.montecatiniterme@postacert.toscana.it
Normativa
Circolare n.9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l'attuazione dell'art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa". Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Residenza requisiti generali:
La richiesta di cambio di residenza riguarda tutti coloro che:
- sono iscritti nell'Anagrafe di un altro Comune italiano o provengono dall'estero;
- sono stati cancellati per irreperibilità dal Comune di Montecatini Terme o da altro Comune italiano;
N.B. Per residenza si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente in maniera stabile e continuativa.
Modalità di richiesta
Il cittadino maggiorenne od un componente maggiorenne della famiglia anagrafica (nel caso il cambio di residenza riguardi un intero nucleo familiare), entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, rende all'Ufficio Anagrafe una dichiarazione conforme all'esemplare predisposto dall'ISTAT.
La dichiarazione comprende:
1. la richiesta d'iscrizione all'Anagrafe del Comune di Montecatini Terme
2. la richiesta di cambio di luogo di residenza riportato su patente/i di guida e su carta/e di circolazione di tutti i componenti il nucleo familiare che cambiano residenza.
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.
1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 1
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;*
3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del
Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2022 è di euro 6.079,45 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;*
3) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E37);*
La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
3. Cittadino studente (non lavoratore)
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*
3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2022 è di euro 6.079,45 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato:*
4) copertura dei rischi sanitari:*
- per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente : copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario;
- per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
4. Familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
Documentazione da presentare
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);*
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3,lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.
Tabella esemplificativa
Limite di reddito Numero componenti
CITTADINI UNIONI EUROPEA
TABELLA AGGIORNATA RISORSE ECONOMICHE
ANNO 2023
A- 1 persona senza familiari (rif. Assegno sociale INPS) 6.542,51
B -1 persona + 1 familiare (assegno sociale +1/2 assegno sociale per persona aggiuntiva) D.Lgs. 286/98 – art.29 6.542,51+ 3.271,26= 9.813,77
C -1 persona + 2 familiare (assegno sociale +1/2 assegno sociale per OGNI persona aggiuntiva) D.Lgs. 286/98 – art.29 6.542,51+ 3.271,26+3.271,26= 13.085,02
D -1 persona + 3 familiare (assegno sociale +1/2 assegno sociale per OGNI persona aggiuntiva) D.Lgs. 286/98 – art.29 6.542,51+(3.271,26 X 3)= 16.356,28
E - Per ogni persona in più va aggiunta la metà dell’assegno sociale INPS alla cifra risultante alla lettera precedente Totale di cui alla lettera D + 3.271,26
Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.*
5. Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea
Documentazione da presentare
1) copia del passaporto;*
2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di cartadi soggiorno*.
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* documentazione obbligatoria;
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione
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* documentazione obbligatoria;
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione
N.B.Il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge del cittadino comunitario avente un autonomo diritto di soggiorno, nonchè gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, tutti aventi la cittadinanza in uno Stato Membro, oltre alla documentazione sopra riportata devono presentare un documento in originale e copia attestante la qualità di familiare o di familiare a carico: Certificazione nazionale debitamente legalizzata, fatti salvi accordi internazionali, tradotta dall'Ambasciata Italiana dello specifico Stato, comprendente i dati di stato civile ( celibe o nubile, coniugato, vedovanza e/o divorzio, attestazione dei rapporti di parentela).
Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Iscrizione cittadini comunitari sprovvisti di autonomo requisito per il soggiorno, ma familiari di cittadini extracomunitari:
1) copia di un documento d'identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) copia degli atti originali rilasciati dal pese di provenienza, comprovanti la relazione di parentela e la composizione della famiglia, detti atti debbono essere tradotti e legalizzati sia l'originale che la traduzione nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti Convenzioni internazionali fra i vari Stati. Sono considerate valide anche le dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia, la cui legalizzazione deve essere comunque effettuata dalla Prefettura. Sono esenti da legalizzazione gli atti provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 07.06.1968.
3)Verifica del possesso delle risorse economiche del cittadino extracomunitario sufficienti al mantenimento del familiare comunitario. Tali risorse possono essere dovute a lavoro dipendente o autonomo o possedute in forma di capitale o rendita. In questi ultimi due casi:
4) copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*
La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
Iter procedura
L'iscrizione all'Anagrafe di Montecatini Terme avverrà a seguito di accertamento da parte dei competenti uffici comunali della effettiva dimora del richiedente e/o del nucleo familiare nell'abitazione dichiarata quale residenza abituale, nonché, nel caso di cittadino già iscritto in altro Comune italiano, a seguito di risposta positiva da parte dell'Ufficio Anagrafe del Comune di provenienza.
La residenza anagrafica decorrerà dalla data della richiesta da parte del cittadino.
Tempi
L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata all'espletamento degli accertamenti da parte degli Uffici Comunali (Polizia Municipale) ed alla risposta positiva da parte del Comune di provenienza.
Reclami ricorsi opposizioni
Nel caso di diniego d'iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Pistoia nel termine di 30 gg. dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Anagrafe.
Residenza Cittadino Straniero
Requisiti
La richiesta di cambio di residenza riguarda tutti i cittadini stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e Stati assimilati, i quali:
- sono iscritti nell'Anagrafe di un altro Comune italiano
- non sono iscritti in Italia
- sono stati cancellati per irreperibilità dal Comune di Montecatini Terme o altro Comune italiano.
Il modulo di richiesta di variazione dell'indirizzo sulla patente e sulla carta di circolazione dei veicoli posseduti deve essere compilato per ogni singolo componente il nucleo familiare in possesso di patente di guida e/o intestatario di carta di circolazione che si trasferisce.
Qualora l'abitazione nella quale si intenda effettuare il trasferimento sia residenza di altra persona o altro nucleo familiare, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tale persona o da un componente maggiorenne di tale famiglia - allegando copia del documento di identità dell'ospitante.
Modalità di Richiesta
Il cittadino maggiorenne o un componente maggiorenne della famiglia anagrafica (nel caso il cambio di residenza riguardi un intero nucleo familiare), entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, rende all'Ufficio Anagrafe una dichiarazione comprendente:
1. la richiesta d'iscrizione all'Anagrafe di Montecatini Terme
2. la richiesta di cambio di luogo di residenza riportato su patente/i di guida e su carta/e di circolazione di tutti i componenti il nucleo familiare che cambiano residenza.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
* documentazione obbligatoria;
**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
1. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
Documentazione da allegare
1)copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità. *
2)copia del titolo di soggiorno in corso di validità.*
3)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
2. Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
Documentazione da allegare
1)copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità.*
2)copia del titolo di soggiorno scaduto.*
3)ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.*
4)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
3. Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Documentazione da allegare
1)copia del passaporto riportante il visto per lavoro subordinato; *
2)copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura ;*
3)ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;*
4)domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato compilata presso lo Sportello Unico per l'immigrazione (MOD. 209); *
5)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
4. Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Documentazione da allegare
1)copia del passaporto riportante il visto per motivi familiari;*
2)ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso*;
3)fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura;*
4)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
5. Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell'Unione Europea
Documentazione da allegare
1)copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;*
2)carta di soggiorno di cittadino extracomunitario familiare di cittadino dell'Unione*;
3)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
6. Cittadino al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale
Documentazione da allegare
1)copia del permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari (dopo il D.L.113/2018 del 5/10/2018 che ha abrogato il permesso per motivi umanitari – permesso per protezione speciale, per casi speciali, per cure mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile) in corso di validità oppure, se scaduto, allegare anche copia della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo
2)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
7. Cittadino non appartenente all'Unione richiedente il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis
Documentazione da allegare
1)copia del passaporto riportante il timbro Schengen se il dichiarante proviene da paesi che non applicano l'accordo Schengen oppure copia del passaporto e dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia ovvero dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 R.D. 773 del 18/06/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive per coloro che provengono da paesi che applicano l'accordo Schengen.
Il timbro Schengen o la dichiarazione di presenza costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso ovvero per il minor periodo previsto nel visto.
2)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
ATTENZIONE : prima di procedere all'iscrizione anagrafica del richiedente il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è indispensabile che l'Ufficio di Stato Civile abbia valutato la documentazione necessaria a provare la discendenza del richiedente dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana.
8. Cittadino non appartenente all'Unione richiedente il riacquisto della cittadinanza italiana
Documentazione da allegare
1)copia del passaporto riportante il timbro Schengen se il dichiarante proviene da paesi che non applicano l'accordo Schengen oppure copia del passaporto e dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia ovvero la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 R.D. 773 del 18/06/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive per coloro che provengono da paesi che applicano l'accordo Schengen.
Il timbro Schengen o la dichiarazione di presenza costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso ovvero per il minor periodo previsto nel visto.
2)copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
ATTENZIONE : in tal caso è necessaria la previa verifica del pregresso status di cittadino italiano a cura dell'Ufficio di Stato Civile
9. Cittadino minorenne non appartenente all'Unione adottato con adozione internazionale
Documentazione da allegare
1)copia del passaporto riportante il visto per adozione internazionale o documento equipollente in corso di validità;*
2)lettera della Commissione Adozioni Internazionali con autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno in Italia del minore*;
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Dal 9 Novembre 2017 il Comune di Montecatini Terme rilascia la Carta d’Identità Elettronica
Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno;
la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta allo sportello anagrafe del Comune.
Il nuovo documento d’identità ha un costo di € 22,20 (corrispettivo ministeriale euro 16,79 diritto fisso comunale euro 5,41).
L’importo sarà pagato direttamente all’Ufficiale d’anagrafe, all’atto della richiesta della carta d’identità elettronica presso lo sportello anagrafico.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune
I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità,
solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza.
Solo in seguito alla trasmissione del Nulla Osta al Comune da parte del Comune di residenza,
sarà possibile procedere alla richiesta della carta di identità.
I cittadini italiani residenti all’estero potranno richiedere la C.I.E. all’autorità consolare.
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Con l’arrivo della Carta di Identità Elettronica è infatti possibile inserire nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso.
Non esistono più limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità temporale a seconda dell'età:
- vale 3 anni per i minori di tre anni;
- vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni
- vale 9 anni per i maggiori di 18 anni, più i giorni fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza.
B) RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITA'
La carta d'identità può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza di validità. E' necessario riconsegnare allo sportello quella precedente.
NOTA BENE: una nuova carta di identità può essere rilasciata
- se in scadenza o scaduta,
- in caso di furto o smarrimento: in questo caso presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le Autorità competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).
Il comune rilascia SOLO la Carta d’Identità Elettronica, limitando il rilascio della Carta d’identità cartacea, come previsto dal Decreto Legge 78/2015, ai soli casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazioni elettorali e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
CERTIFICAZIONE
Dal 1 gennaio 2012 le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi NON POSSONO PIU' CHIEDERE CERTIFICATI ai cittadini, ma sono OBBLIGATI ad accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
La validità dei certificati, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive è di 6 mesi, ma possono essere presentati anche dopo la scadenza se, in calce al certificato stesso, si appone la propria firma dichiarando, sotto la propria responsabilità che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (in base all'art. 41 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).
Tutti i certificati anagrafici non destinati ad Amministrazioni Pubbliche o a Gestori di Pubblici Servizi sono rilasciati in bollo (€ 16,00).
I privati (Studi legali, aziende di recupero crediti, società. ecc.) che richiedono certificazioni anagrafiche devono inviare richiesta scritta allegando:
- busta affrancata e completa di indirizzo di recapito
- marca da bollo da € 16,00 (se non esente, e in questo caso è necessario indicare i riferimenti legislativi che danno diritto all'esenzione).
- € 0,52 in moneta per diritti di segreteria.
IN NESSUN CASO VERRANNO FORNITE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE O CONFERMA DATI A MEZZO TELEFONO O POSTA ELETTRONICA. SI INVITANO QUINDI GLI UTENTI AD ASTENERSI DA TALI RICHIESTE.
Allegati
Dichiarazione di residenza formato Pdf
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero formato doc
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero formato Pdf