Area Politiche Educative e Sociali
SETTORE Servizi Demografici
Ufficio Elettorale
Sede | interno del Palazzo Comunale, viale Verdi n. 46, entrando a sinistra delle scale |
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Apertura al pubblico |
Lunedì 9.00-13.00 |
Telefono | 0572 918282 |
Fax | 0572 918295 ----- MAIL: elettorale@mct.it |
Responsabile | Sig.ra Simonetta Rafanelli |
Attività dell'ufficio
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Tenuta e aggiornamento liste elettorali
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Tenuta e aggiornamento albi scrutatori e presidenti
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Tenuta aggiornamento albi giudici popolari
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Rilascio certificazioni iscrizione liste elettorali / Godimento dei diritti politici
Albi delle persone idonee alle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale e di Presidente di Seggio
L'iscrizione in tali albi avviene mediante presentazione di domanda al Sindaco
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per gli scrutatori: dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno;
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per i presidenti: dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno;
I Requisiti necessari per essere inseriti nei suddetti albi sono i seguenti:
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Per gli scrutatori:
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essere residenti nel comune di Montecatini Terme
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essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo
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non trovarsi in particolari condizioni di incompatibilità.
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Per i Presidenti di seggio:
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essere residenti nel comune di Montecatini terme
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essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
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ed essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità.
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La cancellazione dagli elenchi avviene solo su richiesta dell'interessato oppure per perdita dei requisiti.
Giudice Popolare di Corte d'Assise e d'Appello
Ogni due anni, il Sindaco, provvede nel mese di luglio, alle operazioni di aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e di Assise di Appello.
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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cittadinanza italiana;
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buona condotta morale;
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età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
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licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
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licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.
Non possono assumere l'Ufficio di giudice popolare:
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i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
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gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
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i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Tessera elettorale
E' il documento gratuito - che permette - unitamente a un valido documento di identità, l'esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. Essa contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione della sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza. La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni, quindi dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasioni di ogni elezione o referendum.
Normativa di riferimento:
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".
La legge n. 17/2003 ha introdotto importanti semplificazioni per gli elettori portatori di handicap che hanno diritto al voto assistito, cioè coloro che - per ragioni di grave infermità - hanno diritto di essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un altro elettore, al fine di poter validamente esprimere il proprio voto.
Per agevolare l'accesso al voto assistito il legislatore ha introdotto la possibilità, per l'elettore affetto da grave infermità, di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale.
Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore, e viene apposto dall'Ufficio Elettorale dietro presentazione di domanda corredata dalla documentazione sanitaria attestante esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente venga presentata da elettore non vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).