Descrizione
Durante il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi, che parte il 1° luglio per concludersi il 31 agosto (salvo proroghe), su tutto il territorio regionale sono vietati gli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Negli stessi due mesi è vietata anche qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di sanzioni previste dalle disposizioni in materia.
Chiunque avvisti un incendio, è pregato di segnalarlo tempestivamente ai seguenti contatti:
112 (Numero Unico di Emergenza)
800.425.425 (numero verde della sala operativa regionale antincendi boschivi).
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Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2024, 15:45