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VOTO DOMICILIARE
La normativa vigente stabilisce che possono essere ammessi al voto domiciliare:
- “gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano”;
- “gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche avvalendosi dei servizi di trasporto pubblico, che i comuni organizzano in occasione di consultazioni”.
L’elettore interessato dovrà far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso fra il 40º e il 20º giorno antecedente la data di votazione (ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025), quanto segue:
- un’espressa dichiarazione in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 24 aprile 2025 (45º giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 n.22 e ss.mm. e ii;
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- fotocopia tessera elettorale.
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Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025, 13:32